Entro maggio l’obbligo di pulizia per i terreni incolti in aree urbane, si rischia multa fino a 694 euro

Entro maggio l’obbligo di pulizia per i terreni incolti in aree urbane, si rischia multa fino a 694 euro

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento del rischio incendi, il Comune di Rosolini ha emesso un’ordinanza specifica per la prevenzione degli incendi e la pulizia dei siti edificabili e delle aree agricole incolte per l’anno 2025. L’Ordinanza del sindaco Giovanni Spadola, la numero 37 dell’11 aprile scorso, mira a contrastare i pericoli derivanti dall’incuria di terreni e aree verdi.

L’esperienza degli anni passati ha dimostrato come la vegetazione incolta possa favorire l’innesco e la propagazione di incendi, causando gravi danni all’ambiente e mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Inoltre, la presenza di erbacce e vegetazione non gestita in aree urbane o nelle immediate vicinanze può diventare ricettacolo di insetti, roditori e parassiti, compromettendo l’igiene pubblica, e favorire l’accumulo di rifiuti. Terreni incolti prospicienti le strade comunali possono altresì ridurre la visibilità e creare problemi alla viabilità, anche a causa di siepi o rami che si protendono oltre il margine stradale.

Per questi motivi, il Comune ha ritenuto indispensabile adottare provvedimenti per l’eliminazione di tali inconvenienti, con particolare attenzione alle aree all’interne della città in prossimità delle abitazioni.

Le disposizioni si rivolgono a proprietari e/o conduttori di diverse tipologie di aree, tra cui aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte, cantieri edili e stradali, aree pertinenziali di stabili, terreni lungo il confine ferroviario e aree inedificate in genere. Ciascuno, per le proprie competenze, è obbligato a mantenerle costantemente pulite.

Tra gli obblighi principali imposti dall’ordinanza vi sono: mantenere le aree sgombre da erbe, ramaglie, foglie secche e altre materie combustibili, nonché da detriti, immondizie e rifiuti di ogni genere. Effettuare, a proprie spese, trattamenti di disinfestazione da insetti e roditori. Procedere obbligatoriamente allo sfalcio delle erbe infestanti o all’aratura delle aree incolte in prossimità dei periodi di massimo rischio incendi. Rimuovere ogni materiale combustibile che potrebbe contribuire alla propagazione di incendi. Per i terreni confinanti con la rete ferroviaria, mantenerli sgombri da materiali combustibili per una fascia di almeno 20 metri dal confine, provvedendo alla messa a nudo del terreno e al taglio di vegetazione che si protende sulla linea ferroviaria. I residui di questa pulizia devono essere rimossi immediatamente e depositati all’interno della proprietà a una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dal limite ferroviario, entro il termine perentorio del 14 giugno 2025. Mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale e/o il confine ferroviario per garantire visibilità e sicurezza. Le siepi e ramaglie presso le curve stradali devono essere contenute secondo quanto prescritto dal Codice della Strada.

La pulizia generale e i trattamenti di disinfestazione devono essere completati entro la fine del mese di maggio.

Per quanto riguarda i materiali di scarto derivanti dalla pulizia, questi devono essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati. È consentita la bruciatura di prodotti da sfalcio e diserbo solo nei periodi permessi, sotto stretta sorveglianza e con adeguati sistemi di sicurezza.

L’ordinanza stabilisce anche periodi di divieto assoluto per determinate attività: dal 15 giugno al 30 settembre è vietato bruciare stoppie, erbe e arbusti lungo le strade, salvo abbruciamenti di prevenzione autorizzati. Nello stesso periodo (15 giugno – 30 settembre), considerato di grave pericolosità per il rischio incendio boschivo, sono vietate tutte le azioni e attività che possono, anche solo potenzialmente, determinare l’innesco di incendio. I proprietari saranno ritenuti responsabili dei danni causati da negligenza o inosservanza. È vietato l’abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti nelle acque. Chi viola tale divieto è obbligato a rimuovere i rifiuti, avviarli a recupero/smaltimento e ripristinare lo stato dei luoghi entro 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza (termine che può essere ridotto per urgenza).

La mancanza di osservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Le sanzioni variano a seconda dell’infrazione: Mancato sfalcio/diserbo aree incolte su fronti strada pubblica: da Euro 173,00 a Euro 694,00. Mancato sfalcio/diserbo o pulizia di aree incolte in genere e/o mancata pulizia di fossi/canali: Euro 150,00. Abbandono o deposito di rifiuti su aree incolte: da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00. Azioni potenzialmente causanti innesco di incendio nel periodo a rischio (15 giugno – 30 settembre): da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

In caso di inosservanza dei termini di pulizia, il Comune ha la facoltà di procedere d’ufficio e a danno dei trasgressori, recuperando le somme anticipate.

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