
“Il testamento è valido”, Giovanna Massa è erede universale dei beni di Michelina Criscione
Lunghi anni di indagini, sequestri, udienze, perizie e sospetti. Alla fine, due sentenze -una penale e una civile- dicono la stessa cosa: Giovanna Massa non ha commesso alcun reato e il testamento di Michelina Criscione è valido.
Lo stabilisce in modo definitivo la Corte d’Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, che con la sentenza n. 4004/2025 ribalta integralmente la decisione del Tribunale di Siracusa e chiude una delle più controverse vicende giudiziarie degli ultimi anni a Rosolini.
Al centro della causa, l’eredità della nobildonna rosolinese Michelina Criscione, morta nel luglio 2016, e il testamento olografo dell’8 maggio 2015 con cui la donna nominava erede universale la propria badante, Giovanna Massa.
La vicenda inizia nel 2014, quando Massa entra al servizio di Criscione, già anziana e sola. Il palazzo nobiliare è in stato di abbandono: utenze staccate, fondi agricoli trascurati, precedenti badanti incapaci di garantire continuità. Massa si occupa della casa, delle spese, dell’amministrazione quotidiana e dell’assistenza personale, riportando (come hanno confermato testimoni e sentenze) ordine e condizioni dignitose. L’8 maggio 2015 Michelina Criscione redige un testamento olografo chiaro e inequivocabile, con cui nomina Giovanna Massa erede universale. Una scelta che scatena la reazione dei parenti, esclusi dall’eredità, i quali avviano due procedimenti paralleli: uno penale, per circonvenzione di incapace, e uno civile, per l’annullamento del testamento.
Nel luglio 2017 scatta il sequestro preventivo dei beni della badante: immobili, conti correnti, gioielli. Il GIP di Siracusa accoglie la richiesta dei parenti esclusi dal testamento. L’ipotesi è pesante: circonvenzione di incapace. Secondo l’accusa, Massa avrebbe approfittato delle presunte condizioni mentali deficitarie della nobildonna per farsi nominare erede. Le indagini si concentrano anche sui movimenti bancari: 55.929 euro prelevati dal conto della Criscione. Ma il processo penale racconta un’altra storia. Le somme vengono ricondotte alle spese domestiche, alla manutenzione dei fondi agricoli, ai bisogni quotidiani della testatrice. Tutto avviene su indicazione diretta della stessa Criscione che, emerge dalle testimonianze, era perfettamente in grado di impartire istruzioni.
Il 4 dicembre 2023, il Tribunale penale di Siracusa assolve Massa con formula piena: “perché il fatto non sussiste”. La sentenza parla di una donna anziana con difficoltà motorie, ma lucida, capace di conversazioni articolate e di trattative economiche fino a un mese prima della morte. Nonostante l’assoluzione, il sequestro dei beni resta in vigore fino al 28 maggio 2025, quando la Corte d’Appello penale di Catania dispone il dissequestro e la restituzione immediata di tutto a Massa, sancendo definitivamente la sua estraneità a qualunque reato.
Nel frattempo, sul fronte civile, il Tribunale di Siracusa nel 2023 aveva invece annullato il testamento, ritenendo Criscione incapace sulla base di due soli certificati medici del 2014, e dichiarando aperta la successione legittima, condannando Massa anche alla restituzione dei beni e al pagamento di oltre 50 mila euro.
Oggi la Corte d’Appello di Catania ribalta tutto. E lo fa con una motivazione che, pagina dopo pagina, smonta l’impianto del primo grado. I giudici chiariscono subito il perimetro: la sentenza penale non ha efficacia automatica di giudicato nel civile, ma il giudice civile può “rivalutare integralmente il fatto, tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale”, anche “ripercorrendo lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungendo alle medesime conclusioni”. È esattamente ciò che la Corte fa.
Il nodo centrale è la capacità di Michelina Criscione nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2015. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto sufficiente la documentazione sanitaria del 2014. La Corte d’Appello no. Secondo la Corte, i certificati del 2014 non dimostrano affatto questa condizione.
La stessa neurologa che aveva firmato uno dei documenti, sentita come testimone, non ha saputo chiarire il grado della demenza né ricordare le modalità della visita. Una diagnosi di “demenza senile iniziale”, scrivono i giudici, comporta fluttuazioni, non l’annullamento della capacità.
Determinante, invece, il certificato del dottor Antonuccio del febbraio 2016, specialista in psichiatria, che attestava la piena capacità di intendere e volere della Criscione anche dopo la data del testamento. Un dato che il Tribunale di primo grado aveva omesso di valutare.
La Corte valorizza poi l’enorme mole di prove testimoniali, molte delle quali raccolte nel processo penale. Testimoni di entrambe le parti hanno riferito che la nobildonna era lucida, capace di dialogare, di prendere decisioni e di gestire i propri interessi.
Un parroco racconta di una donna presente, consapevole, attiva fino a poco prima della morte. Un medico riferisce di una trattativa per la vendita di un fondo agricolo condotta direttamente con la Criscione, che discute il prezzo e firma una procura. Un notaio conferma che, nel febbraio 2016, la testatrice era “perfettamente lucida e consapevole”.
Scrive la Corte: “Tutti i testi escussi hanno confermato in modo unanime che la signora Criscione Michelina, fino a un mese prima della morte, fosse lucida e in grado di gestire trattative economiche”.
Respinta anche la tesi alternativa dell’annullamento per dolo. Le accuse di isolamento e condizionamento della badante vengono definite “generiche e scarsamente significative”.
La Corte scrive: “La mera vicinanza e assistenza della badante non costituiscono, di per sé, sintomo di raggiro”. E ancora: “Non risultano provati artifizi o raggiri idonei a determinare una falsa rappresentazione della realtà”. Al contrario, emerge una motivazione chiara della scelta testamentaria: “La testatrice, nel pieno possesso delle proprie capacità, ha deliberatamente escluso i nipoti dalla successione, in considerazione delle scarse attenzioni ricevute”.
La Corte d’Appello accoglie integralmente l’appello di Giovanna Massa, rigetta tutte le domande degli eredi Criscione, conferma la validità del testamento e condanna gli appellati al pagamento delle spese: 10.860 euro per il primo grado, 12.960 per l’appello, oltre accessori e consulenza tecnica.
Dopo tanti anni il quadro è chiaro. In sede penale, Giovanna Massa è stata assolta perché il fatto non sussiste. In sede civile, il testamento è valido e la volontà di Michelina Criscione va rispettata.
© Riproduzione riservata







