
Approvato dalla Giunta il Regolamento per la concessione del Patrocinio
“Non esisteva nel nostro Comune un regolamento per disciplinare la concessione del Patrocinio Comunale, solo oggi approvato dalla Giunta Comunale”.
[adrotate banner=”10″]
Con queste parole l’Assessore al ramo Cristina Chindemi annuncia che il Comune di Rosolini si è “finalmente” dotato di un Regolamento per disciplinare la concessione del patrocinio comunale, cioè il sostegno, non economico, da parte dell’Ente ad un’iniziativa pubblica o privata, a seguito di un’adesione “agli stessi principi e finalità” da parte dell’Amministrazione Comunale.

L’Ass.Cristina Chindemi
“Questa amministrazione – dichiara l’Assessore, che ha lavorato alla stesura insieme al Segretario Generale Pierpaolo Nicolosi- ha inteso approvare un regolamento che disciplini la concessione del patrocinio del Comune e dell’utilizzo dello stemma dell’Ente ad iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, organizzate anche al di fuori del territorio comunale che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti e significati di interesse per la comunità locale”.
[adrotate banner=”20″]
Lo stesso si configura quindi come un’attestazione di apprezzamento e di adesione morale a iniziative proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le finalità sociali, culturali o scientifiche, attinenti ai fini istituzionali e statutari dell’Amministrazione Comunale.
Di fatto una prassi che è comunque sempre stata attuata ma che oggi si veste di ufficiale regolamentazione.
[adrotate banner=”25″]
Il patrocino sarà concesso a discrezione della Giunta, eslcusivamente a titolo gratuito, e non dovrà comportare costi per l’Ente.
Non potranno essere ammesse, ai fini della valutazione per la concessione del Patrocinio, le istanze relative a iniziative e manifestazioni:
- con profili commerciali e lucrativi, salvo quanto previsto all’art.11 11.1, che risultino di particolare rilevanza e implichino devoluzione di fondi in beneficenza o abbiano anche finalità sociali o istituzionali;
- non coerenti con le finalità istituzionali e statutarie dell’Ente;
- promosse da partiti, movimenti politici e/o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- già concluse o avviate al momento della presentazione dell’istanza.