Approvato dalla Giunta il Regolamento per la concessione del Patrocinio

Approvato dalla Giunta il Regolamento per la concessione del Patrocinio

“Non esisteva nel nostro Comune un regolamento per disciplinare la concessione del Patrocinio Comunale, solo oggi approvato dalla Giunta Comunale”.

Con queste parole l’Assessore al ramo Cristina Chindemi annuncia che il Comune di Rosolini si è “finalmente” dotato di un Regolamento per disciplinare la concessione del patrocinio comunale, cioè il sostegno, non economico, da parte dell’Ente ad un’iniziativa pubblica o privata, a seguito di un’adesione “agli stessi principi e finalità” da parte dell’Amministrazione Comunale.

assessore cristina chindemi

L’Ass.Cristina Chindemi

“Questa amministrazione – dichiara l’Assessore, che ha lavorato alla stesura insieme al Segretario Generale Pierpaolo Nicolosi- ha inteso  approvare un regolamento che disciplini la concessione del patrocinio del Comune e dell’utilizzo dello stemma dell’Ente ad iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, organizzate anche al di fuori del territorio comunale che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti e significati di interesse per la comunità locale”.

Lo stesso si configura quindi come un’attestazione di apprezzamento e di adesione morale a iniziative proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le finalità sociali, culturali o scientifiche, attinenti ai fini istituzionali e statutari dell’Amministrazione Comunale.

Di fatto una prassi che è comunque sempre stata attuata ma che oggi si veste di ufficiale regolamentazione.

Il patrocino sarà concesso a discrezione della Giunta, eslcusivamente a titolo gratuito, e non dovrà comportare costi per l’Ente.

Non potranno essere ammesse, ai fini della valutazione per la concessione del Patrocinio, le istanze relative a iniziative e manifestazioni:

  • con profili commerciali e lucrativi, salvo quanto previsto all’art.11 11.1, che risultino di particolare rilevanza e implichino devoluzione di fondi in beneficenza o abbiano anche finalità sociali o istituzionali;
  • non coerenti con le finalità istituzionali e statutarie dell’Ente;
  • promosse da partiti, movimenti politici e/o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
  • già concluse o avviate al momento della presentazione dell’istanza.

 

 

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