Domanda risarcitoria “tardiva”, no al maxi risarcimento danni per la mancata vendita dei terreni

Domanda risarcitoria “tardiva”, no al maxi risarcimento danni per la mancata vendita dei terreni

La domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti è risultata essere “tardiva” e il Comune di Rosolini non dovrà pagare nessun risarcimento danni a favore dei proprietari dei terreni di contrada Zacchita in cui doveva sorgere il mega centro commerciale “La Carrua”.

È questa, in parole povere, la decisione è del Tar di Catania che ha respinto il ricorso presentato da Antonio Terminello, Corrado Mingo, Isabella Mingo, Santo Piazzese, Salvatore Piazzese, Marianna Piazzese, Concetta Salemi, Margherita Salemi, che avevano presentano una richiesta di risarcimento danni in complessivi 1.834.000 euro, somma derivante dalla perdita dell’opportunità di vendita dei terreni, dopo che nel 2022 la “Mapi”, ditta che voleva costruire il mega centro commerciale, aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nel contratto avendo “perso concreto interesse a costruire sull’area di cui trattasi, per via del lungo lasso di tempo intercorso senza che fossero state rilasciate dalle autorità competenti le autorizzazioni edilizie e commercianti necessarie alla realizzazione del centro commerciale per grandi strutture di vendita”.

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La richiesta di risarcimento danni, però, doveva avvenire entro il 2015 come spiegato nella sentenza: “Il fatto che i ricorrenti abbiano potuto sperare, dopo il termine del 22 luglio 2010 -si legge nella sentenza-, che la compravendita potesse comunque avere luogo, anche se in tempi successivi a quelli programmati, per effetto delle insistenti azioni intraprese dalla società promissaria acquirente, non fa venir meno il loro onere di avviare l’azione risarcitoria nei confronti del Comune entro i cinque anni decorrenti dal 22 luglio 2010. Termine che, nella fattispecie, non è stato rispettato, posto che il presente ricorso contenente domanda di risarcimento danni è stato proposto solo nell’anno 2022”.

Il Comune di Rosolini è stato difeso dall’avvocato Luigi Piccione.

 

Una vicenda iniziata nel 2009

La nascita del centro commerciale “La Carrua” ha avuto inizio nel 2009, quando la Ma.P.I. srl presentò il progetto relativo al piano di lottizzazione.

Nel 2012 il Consiglio Comunale presieduto dall’allora presidente Patrizia Calvo boccia il piano di lottizzazione per la costruzione del centro commerciale ad opera della Ma.Pi Srl, di cui è rappresentante legale Giuseppe Spampinato. Nello stesso anno la Ma.Pi fece ricorso al Tar che fu accolto. Il Tar ordina al Consiglio Comunale di “motivare con elementi fondati la bocciatura”, dato che la Ma.Pi “aveva tutte le carte in regola”. Nel 2013 il Consiglio Comunale, presieduto ormai dal Presidente Maria Concetta Iemmolo, doveva ottemperare all’ordinanza del Tar. Invece che “motivare la bocciatura”, in pochi minuti annullò la precedente delibera consiliare e approvò il piano di lottizzazione. Il Centro Commerciale, con delibera n.53 del 2013 poteva nascere.

Il consigliere d’opposizione Giovanni Spadola, attuale sindaco, fece ricorso assieme agli allora consiglieri Gerratana, Di Grande, Candiano e Cicciarella poiché -a loro dire- vi era stata una violazione, da parte della Presidente Iemmolo, dell’art. 23 del regolamento del Consiglio Comunale, in quanto la Presidente non avrebbe dato la parola a Spadola che l’aveva richiesta per alzata di mano per portare le proprie argomentazioni prima del voto. Inoltre si sarebbe approvato un punto non inserito all’ordine del giorno.

Nel 2014, i 5 consiglieri, per tramite della difesa dell’Avv. Pinello Gennaro, vincono la causa in primo grado davanti al Tar. Venne annullata la delibera n.53 del 2013. L’avvocato Tringali, difensore dell’ente, fa però ricorso in appello perché per la data di fissazione dell’udienza di discussione, non aveva ricevuto alcuna notifica e quindi era stato impossibilitato ad esercitare le sue difese per l’Ente.

Il 29 gennaio 2019 il Cga ritiene fondata la violazione del contradditorio e rimette la causa al giudice di I grado affinché si ripronunci nel contraddittorio delle parti, per cui si rende necessaria una nuova riassunzione da parte dei 5 consiglieri. Da sottolineare che la sentenza del Cga non è stata comunicata ai 5 consiglieri in quanto non si sono costituiti in appello. Per questo la riassunzione venne avanzata dall’Avv. Pinello Gennaro per 2 dei cinque consiglieri in quel periodo in carica, Giovanni Spadola e Piergiorgio Gerratana solo il 13 novembre 2019.

Poichè il ricorso in riassunzione è stato notificato ben oltre i 90 giorni dal 29 gennaio 2019, ed ossia il 13 novembre 2019, “i ricorrenti in riassunzione -si legge nella sentenza del Tar-, sono incorsi nella causa di inammissibilità di cui all’art. 105, comma 3, cpa”.

Il 30 settembre 2020, quindi, è arrivata la sentenza definitiva del Tar che ha dichiarato estinto il giudizio per “riassunzione tardiva” da parte dei consiglieri. La delibera n. 53 del 2013 che approva il piano di lottizzazione è, a tutti gli effetti, efficace.

Ma troppo tardi. La Ma.P.I., nel 2022, si avvale della clausola rescissoria e i proprietari dei terreni rimasero con un pugno di mosche tra le mani. Da lì la decisione di chiedere i danni al Comune di Rosolini per la mancata vendita dei terreni. Richiesta risultata “tardiva”, rigettata dal Tar che ha anche condannato i richiedenti al pagamento delle spese processuali in 2.000 euro.

La vicenda del centro commerciale a Rosolini è stata una pagina alquanto “calda” a Rosolini.

La Dia di Catania perquisì alcune abitazioni di tecnici e funzionari del Comune. Nel frattempo si istaurò anche un altro processo per “abuso d’ufficio” che vide coinvolti il responsabile dei “Lavori Pubblici” Corrado Mingo e la presidente Maria Concetta Iemmolo, poi tutti assolti con formula piena perchè “il fatto non sussiste”.

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