Rigettato il ricorso, l’ex sindaco Pippo Incatasciato rimane sfiduciato

Rigettato il ricorso, l’ex sindaco Pippo Incatasciato rimane sfiduciato

Troncata la speranza, per Pippo Incatasciato, di tornare sindaco di Rosolini.

Il Tar di Catania, con sentenza di oggi, ha rigettato il ricorso in cui Incatasciato ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 1° marzo 2021, con la quale è stata approvata la mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Alla base del ricorso, la violazione dell’art 24 dello Statuto Comunale. Secondo il legale di Incatasciato, Avv. Giuseppe Losi, sarebbero  stati necessari 11 voti e non 10 (così come è stato), per sfiduciare il sindaco (pari a 2/3 del numero totale dei consiglieri, 10,6, quindi 11). La sfiducia è stata votata invece applicando la norma regionale che prevede il voto del 60% dei consiglieri comunali (9,6 quindi 10). Inoltre, secondo Incatasciato e i suoi legali, gli atti erano viziati per carenza di motivazione.

I dieci consiglieri comunali sfiducianti si sono costituiti, per tramite l’Avvocato Pinello Gennaro,  per resistere al giudizio ed hanno impugnato, con ricorso incidentale, la deliberazione
consiliare n. 47 del 28.08.2019, che ha modificato lo statuto comunale, nella parte in cui dispone, all’art. 24, co.2, che la mozione di sfiducia del Sindaco debba essere votata favorevolmente da due terzi dei consiglieri comunali, anziché dal 60% dei consiglieri assegnati, come previsto dalla normativa regionale vigente.
Si sono costituiti anche la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana.

Oggi il Tar rigetta il ricorso: vale la norma “superiore” e bastano le motivazioni politiche alla base della sfiducia. Si legge nella sentenza: 

“Con il primo motivo, il ricorrente principale contesta l’adozione dell’atto impugnato in violazione all’art. 24 dello Statuto comunale, che prevede che la mozione di sfiducia al Sindaco sia votata dai due terzi dei consiglieri assegnati (ossia, nel caso di specie, da n. 11 consiglieri su 16 di cui si compone l’organo in ragione della dimensione demografica dell’Ente), quorum che non sarebbe stato conseguito, atteso che la mozione è stata votata da n. 10 Consiglieri. Il motivo è infondato. Si tratta di stabilire se il quorum a tal uopo previsto dallo Statuto comunale del
Comune di Rosolini (due terzi dei consiglieri assegnati) prevalga (o meno) su quello diverso (60% dei consiglieri assegnati) fissato dalla legge regionale (art. 10
l.r. n. 35/1997 nel testo vigente). In fatto, va specificato che, come da documentazione in atti, il Comune di Rosolini rientra tra gli enti con oltre 15.000 abitanti e che il Sindaco e il Consiglio del Comune di Rosolini (composto, come detto, da n. 16 consiglieri) sono stati eletti nella tornata elettorale del giugno 2018.  Dato tale quadro normativo e fattuale di riferimento, va rilevato che, nell’assetto ordinamentale degli enti locali della Regione Siciliana, nessuna disposizione attribuisce, in linea generale, alla fonte statutaria o regolamentare il potere di individuare il quorum necessario per l’adozione delle deliberazioni (quorum funzionale), che continua a essere regolato dalla legge regionale. In altri termini e per quel che qui interessa, il quorum funzionale espressamente previsto dalla legge non può essere autonomamente modificato in sede statutaria”.

Errore quindi nello Statuto Comunale che non è stato adeguato alla legge regionale, comunque applicata in sede di votazione. In più continua il Tar sulla “mancanza di motivazione” alla base della sfiducia e sul “travisamento dei fatti“: “La mozione di sfiducia al Sindaco, adottata dal Consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti “caratterizzati da un’elevatissima discrezionalità” (testualmente, cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, n. 1170 del 2011, cit.), la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del primo rispetto al programma in base al quale è stato eletto o a inadempienze di tipo giuridico-amministrativo; essa è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, nella fattispecie non esistenti. Venendo al caso in questione, la mozione di sfiducia poggia su motivazioni di carattere “politico” che sono – per la loro stessa natura – insindacabili da questo Tribunale”.

Vale, quindi, per la mozione di sfiducia, anche la sola motivazione politica.

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