“La mozione di sfiducia è legittima”, ancora compatti i consiglieri sfiducianti che presentano controricorso

“La mozione di sfiducia è legittima”, ancora compatti i consiglieri sfiducianti che presentano controricorso

Giovanni Spadola, Emanuele Monaco, Maria Concetta Iemmolo, Corrado Roccasalvo, Annamaria Cataudella, Tino Di Rosolini, Enzo Vigna, Anna Azzaro: ancora insieme, ancora compatti, i primi consiglieri comunali della storia politica di Rosolini che sono riusciti a votare una mozione di sfiducia nei confronti di un sindaco.

Rigettato il ricorso al Tar del sindaco sfiduciato Pippo Incatasciato, i consiglieri avevano dimostrato la loro “compattezza”  – contrariamente a quanto sosteneva l’ex primo cittadino nel suo ricorso in cui faceva riferimento a “pressioni su consiglieri incerti e a colpi di mano di acerrimi nemici” – nel loro controricorso.

Ma per Pippo Incatasciato e i suoi legali “la sentenza del Tar è errata” perchè la vicenda andava approfondita. Così si è appellato al Cga, con udienza fissata già la prossima settimana, il 28 luglio. Anche questa volta però i consiglieri sfiducianti non voglio attendere la sentenza da spettatori e tramite il loro legale, l’Avvocato Pinello Gennaro, presentano ancora un controricorso.

Tra i firmatari stavolta mancano però i forzisti Luigi Calvo e Rosario Modica. Non per motivazioni politiche però, almeno pare, ma solo perchè “fuori sede nel momento della sottoscrizione“.

Gli argomenti sul tavolo dell’aula di giustizia sono ancora gli stessi: per l’approvazione della mozione di sfiducia, vale lo Statuto Comunale votato da tutti i consiglieri e poi non applicato – come ritengono i legali di Incatasciato- o vale comunque la Legge Regionale (di “rango superiore“)- come sostiene invece il legale degli sfiducianti, e soprattutto il Tar? E, ancora, la motivazione politica basta per approvare una mozione o è fondamentale entrare nel merito dell’azione amministrativa portata avanti da un sindaco?
Sul primo punto scrive il legale dei consiglieri: “Alla fonte statutaria non è consentito, in generale, individuare il quorum funzionale necessario per l’adozione delle deliberazioni, poiché questo è ancora regolato, alla luce della potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di ordinamento degli enti locali, dal principio di carattere generale di cui all’art. 184, co. 2, della l.r. 15 marzo 1963, n. 16 (O.R.EE.LL.),che enuncia espressamente il principio generale in materia di quorum funzionale degli Organi collegiali degli Enti locali”.

E conclude il legale: “Una città senza gli organi di Governo, dove l’opposizione è divenuta maggioranza, dove il Sindaco non riesce neanche a ricostituire una Giunta di Governo che lui stesso, nel tentativo di sopravvivere politicamente, aveva per ben due volte azzerato negli ultimi sei mesi , dove persino il Presidente del Consiglio Comunale ritiene di dare un segnale forte alla città presentando le sue dimissione dalla carica, è una città oggettivamente ingovernabile”.

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