Assolta con formula piena in sede penale la badante Giovanna Massa

Assolta con formula piena in sede penale la badante Giovanna Massa

Assolta perché “il fatto non sussiste”. È la sentenza del giudice del Tribunale di Siracusa, dottoressa Giulia D’Antoni, con la quale ha assolto, in sede penale, la rosolinese Giovanna Massa, 62 anni, difesa dall’avvocato Mario Fiaccavento, che era finita sotto processo con l’accusa “circonvenzione di incapace” perchè avrebbe abusato del suo ruolo di badante approfittando delle condizioni mentali deficitarie della nobildonna rosolinese Michelina Criscione, deceduta 25 luglio del 2016, facendosi nominare erede universale di tutti i suoi beni.

Una sentenza di 22 pagine che riabilita il nome di Giovanna Massa e il suo lavoro svolto come badante e contrasta con la sentenza pronunciata in sede civile il 9 ottobre 2023 con la quale la seconda sezione civile del Tribunale di Siracusa aveva condannato la badante pronunciando l’annullamento del testamento olografo.

Nelle motivazioni della sentenza, emessa il 4 dicembre 2023, arrivate dopo ben 7 anni di udienze in cui sono stati sentiti numerosi testi, il giudice ha escluso tutti gli addebiti mossi alla rosolinese Giovanna Massa per tutti i reati a lei ascritti.

La vicenda nasce nel 2016 all’apertura del testamento della nobildonna Michelina Criscione: tutti i beni erano stati donati alla badante che aveva assunto da poco meno di due anni. Partì la denuncia dei parenti di Criscione Michelina che si erano visti esclusi dal vasto patrimonio. Le indagini condotte dal Commissariato di Polizia di Pachino si incentrarono preliminarmente nell’acquisizione della documentazione bancaria e furono accertati dei prelievi in banca per un ammontare di 55.929 euro da parte della badante Giovanna Massa che aveva ricevuto la delega ad operare sul conto corrente da parte di Michelina Criscione. Nel corso delle indagini l’immobile di via Roma (nella foto in copertina) fu posto sotto sequestro preventivo.

Nel corso delle varie udienze, però, è risultata credibile la tesi della Massa, secondo cui “lei prelevava -si legge nella sentenza-, le somme richieste dalla Criscione proprio al fine di ottemperare alle spese non poco ingenti che la stessa mensilmente era chiamata a sostenere. Tra queste risultavano il pagamento delle tre badanti (due più la signora Massa) che lavorano presso il palazzo della Criscione, le spese esose relative alle utenze dell’immobile, nonché quelle sostenute per mantenere il servizio di vigilanza del palazzo, e, ancora, le spese necessarie al mantenimento dei fondi agricoli, nonché le somme pagate a titolo di imposta”.

Dopo essere stata assunta nel mese di ottobre del 2014 sotto il pagamento pattuito di 700 euro mensili, le condizioni generali di igiene dell’immobile e la cura personale della stessa Michelina Criscione, avevano subito un radicale miglioramento.

“Del resto -si legge ancora-, si osserva come il modus operandi oggetto di censura rispetto alla Massa, ovvero il prelievo di somme corrispondenti a quelle accreditate nei giorni immediatamente successivi, è assolutamente analogo a quello riconducibile a Gianfranco Criscione, nel periodo in cui lo stesso era titolare della delega ad operare sul conto della zia Michelina Criscione. Non può tuttavia tacersi che, stante l’analogia del modus operandi, le condizioni di Michelina Criscione e del palazzo in cui la stessa abitava, risentivano di significativi miglioramenti riconducibili all’arrivo della signora Massa presso l’abitazione della persona offesa”.

Una migliore manutenzione dell’immobile ma soprattutto il pagamento delle utenze elettriche: è emerso, infatti, che nel periodo precedente all’arrivo della Massa al palazzo era stata tolta l’elettricità per morosità “nonostante il nipote assicurasse alla zia di avere ottemperato al pagamento delle utenze”.

“Occorre rilevare -si legge nella sentenza-, come laddove il rilascio della delega alla Massa ad operare sul conto avesse davvero destato sospetti nei nipoti della Criscione in odine ad un condizionamento da parte della Massa nella scelta della zia o, ancora, in una sollecitazione in tal senso da parte dell’imputata, avrebbero potuto denunciare la condotta nel momento in cui veniva compiuto l’atto dispositivo, e non anche dopo aver scoperto, nove mesi dopo, a seguito della morte della zia, che la Massa era stata nominata erede universale”.

La Massa, infatti, era ben accetta anche dal nipote che l’aveva assunta anche come badante nei giorni di domenica nell’abitazione della madre, attività che la Massa “proseguiva fino alla morte di Michelina Criscione, quando i rapporti con Gianfranco Criscione si incrinavano a seguito della deposizione testamentaria”.

Così come i gioielli per i quali era sorta la necessità di tenerli in un luogo sicuro ed erano state stipulate delle polizze di pegno a nome della Massa su espressa delega della Criscione “unicamente in ragione del fatto che la polizza può essere intestata solo alla persona che fisicamente si presenta in banca con i gioielli tenuto conto che la Criscione non era più in grado di deambulare”.

La Massa è stata prosciolta principalmente dal reato di “circonvenzione di incapace” al fine di ottenere benefici personali.

Per il Giudice non è stato possibile desumere e “non supportato da adeguata attività diagnostica il certificato sulla base della quale la Criscione era stata considerata affetta da demenza senile in soggetto affetto da cerebrovasculopatia”.

La sentenza ha ribadito, come riferito anche dal medico che aveva espletato la visita, che “la demenza senile ad uno stato iniziale, implica delle fluttuazioni di momenti di confusione a momenti di massima lucidità del paziente, in modo tale da non compromettere in modo significativo le capacità intellettive e volitive”.

In senso contrario alla ipotizzata incapacità della testatrice, inoltre, sono risultati determinanti la circostanza che in fase di verifica dello stato di invalidità civile della Criscione, nella certificazione rilasciata dall’INPS, datata 5 maggio 2016 (dunque, circa un anno dopo la redazione del testamento) viene diagnosticato solamente un “marcato deficit statico dinamico in soggetto con iniziale demenza senile”, nonchè la certificazione a firma del Primario del reparto di Psichiatria dell’ASP di Siracusa dott. Antonuccio attestante, in data 6 febbraio 2016, “la piena capacità di intendere e di volere” della paziente professoressa Michelina Criscione.

Sullo stato di salute psichica e lucidità mentale della professoressa Criscione hanno testimoniato pure il Sacerdote Antonio Stefano Modica, Rettore pro-tempore del Santuario Sacro Cuore e confessore abituale della nobildonna fino agli ultimi momenti di vita; il dott. Salvatore Latino e il notaio Spadaro (questi ultimi, in ordine alla procura speciale a vendere un fondo agricolo al predetto Latino e al relativo atto di vendita redatti dal notaio) i quali hanno concordemente riferito che “alla data dell’11 febbraio 2016, la signorina Criscione si mostrava perfettamente lucida e collaborativa, nonché in grado di comprendere l’operazione economica svolta, tanto che la Spadaro consegnava l’assegno, del cui importo lei era a conoscenza, direttamente nelle mani della stessa”.

In conclusione, scrive il Giudice, “si richiamano le dichiarazioni rese dell’imputata, la quale affermava che la Criscione era perfettamente in grado di gestire autonomamente i rapporti economici e gli affari da lei gestiti, tanto che, nel periodo intercorso tra marzo e ottobre del 2015 (periodo in cui è stato sottoscritto il testamento olografo), la signora Criscione si interessava personalmente dei propri interessi e veniva soltanto accompagnata in banca dalla Massa ma gestiva da sola i suoi affari. Nel mese di ottobre conferiva procura ad operare sul conto alla Massa unicamente per difficoltà a deambulare, sebbene la stessa avesse piena contezza di tutte le operazioni bancarie effettuate dalla Massa, anzi quest’ultima dichiarava che era proprio la Criscione a darle istruzioni sui soldi da prelevare e sui pagamenti da effettuare”.

Il Tribunale, dalla scrupolosa disamina dei documenti, dalla deposizione dei testi e da ogni altra risultanza processuale “non ritiene che la mera diagnosi di demenza senile, soprattutto in uno stato iniziale, possa compromettere in modo significativo le capacità volitive e cognitive del soggetto”.

Lo stesso Tribunale ha pure precisato come “l’istruttoria dibattimentale abbia consentito di provare come la presenza della Massa nella vita di Criscione Michelina avesse colmato un importante vuoto affettivo, che si traduceva nella trascuratezza della persona della Criscione nonché dal completo stato di abbandono del palazzo in cui viveva” tuttavia “non può unicamente per tale ragione ritenersi che tra vittima ed agente vi fosse un rapporto squilibrato, tale da consentire alla Massa di manipolare la volontà della vittima. Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, risulta maggiormente plausibile ritenere che, nei confronti della Massa, la Criscione nutrisse sincero affetto e riconoscenza, in ragione del miglioramento evidente della propria condizione di vita dal momento in cui l’imputata iniziava a lavorare presso la sua abitazione”, motivo per cui ha deciso di nominarla sua erede universale.

Come detto questa sentenza va in contrasto con le risultanze della sentenza civile del 9 ottobre 2023 con la quale il giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Siracusa, Giacomo Rota, aveva condannato la badante alle spese e pronunciato l’annullamento del testamento olografo perché “il 30 settembre 2014, sette mesi prima della redazione della scheda testamentaria, Criscione Michelina risultava affetta da “demenza senile in paziente cerebrovasculopatica, ipertensione arteriosa, deficit ambulatorio, e deficit mensici”, malattia che fu riconosciuta dalla commissione medica per l’accertamento dell’handicap di Noto. “L’esistenza della malattia -si legge nella sentenza del tribunale civile-, in epoca anteriore, che univocamente la lettura medica ritiene irreversibile, progressivamente ingravescente, nel caso specifico peggiorata dall’età avanzata del soggetto, nonché il senso e la successione cronologica dei superiori eventi, lascia trasparire un quadro sufficientemente chiaro della situazione clinica in cui versava Criscione Michelina, che induce a ritenere persistente, in capo alla stessa, uno stato di incapacità naturale al momento della redazione del testamento”.

Due sentenze diverse, due esiti diversi che porteranno a successive azioni legali.

Adesso, però, esce un dato chiaro: la badante Giovanna Massa non ha approfittato dello stato di salute della nobildonna e questo basta per segnare la fine della gogna mediatica e della prostrazione psicologica cui è stata ingiustamente esposta, perché riconosciuta pienamente innocente non sussistendo il reato di “circonvenzione di incapace”.

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